1172 Gianluca Piredda Articoli
26 ottobre, 2021

Maxiemendamento in materia di crisi d’impresa: il Senato ha detto sì

Qualche giorno fa, in data 13 ottobre, il Senato ha approvato con 207 voti favorevoli, 36 contrari e una sola astensione, il disegno di legge S.2371 che prevede la conversione in legge del D.L. n. 118/2021 recante urgenti misure in materia di crisi d’impresa, risanamento aziendale e diverse norme in materia di giustizia.

 

Il maxiemendamento che è stato presentato dal Governo si inserisce sulla scia del recepimento di alcune modifiche al Dl, già approvate in Commissione Giustizia e Commissione Industria di Palazzo Madama. Il sì del Senato è stato un tassello importante per il provvedimento che, però, è in attesa dell’esame alla Camera, che dovrà convertirlo in legge entro il prossimo 23 ottobre, pena il decadimento.

Prescrizioni del D.L. n.118/2021. Cosa cambierà con il maxiemendamento?

Il 24 agosto 2021, nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il D.L. n. 118/2021 con il quale sono state introdotte novità impattanti in merito alla riforma del Codice della Crisi d’Impresa. Il momento storico attuale, infatti, è assolutamente particolare e delicato per tutte le imprese italiane e il Governo ha voluto operare su un duplice campo cercando, da una parte, di stimolare il rilancio economico, con l’avvio di riforme ferme da tempo (tra cui proprio quella riguardante il Codice della Crisi d’Impresa), e dall’altra dovendo però destreggiarsi con un’imprenditoria già provata da tutte le difficoltà che l’emergenza sanitaria ha comportato, costringendo i titolari a fronteggiare cambiamenti e riorganizzazioni repentine. La sintesi di queste esigenze governative ha spinto l’esecutivo a rimandare l’entrata in vigore di quelle parti presenti nel Codice della Crisi d’Impresa la cui entrata in vigore avrebbe potuto generare problemi interpretativi e, conseguentemente, una maggiore instabilità, prediligendo al contrario l’entrata in vigore anticipata delle normative in grado di aiutare il risanamento aziendale preventivo, evitando fallimenti.

A tal proposito quindi il D.L. ha rinviato:

  • al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa

  • al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore del Titolo II, parte I sulla disciplina dell’allerta e della composizione assistita della crisi.

Ha invece reso subito operativi o anticipato l’entrata in vigore:

  • degli accordi ad efficacia estesa (art. 182-septies L.F. esteso a tutte le categorie creditorie);

  • della convenzione di moratoria (art. 182-octies L.F. esteso a tutte le tipologie creditorie);

  • degli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 182-nonies L.F., riducendo la percentuale di creditori necessari per concludere l’accordo dal 60% al 30% in determinate condizioni);

  • della procedura di composizione negoziata della crisi (a partire dal 15 novembre 2021), che costituisce una novità assoluta essendo un istituto introdotto e disciplinato ex novo.

Con il disegno di legge appena approvato in Senato non solo si è proceduto verso la conversione in legge del D.L. summenzionato, ma sono stati introdotti ulteriori e significativi emendamenti proposti e approvati nel corso dell’esame in sede referente delle Commissioni riunite. In particolare è bene segnalare le tre più significative modifiche apportate:

  1. la riscrittura dell’articolo 3: in seno all’istituto della composizione negoziata della crisi, viene specificato con tale emendamento che la piattaforma telematica nazionale attraverso cui accedere a tale strumento sarà gestita dal sistema delle camere di commercio per il tramite di Unioncamere, sotto il controllo del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico e, inoltre, si è intervenuto sui criteri che regolano l’iscrizione all’elenco degli esperti;

  2. l’inserimento di disposizioni ben precise circa le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi;

  3. l’introduzione di disposizioni specifiche circa il concorso per il reclutamento di magistrati ordinari.

Grande attenzione, dunque, viene riservata alla composizione negoziata della crisi, istituto su cui si è molto puntato nell’ottica di rendere più agile il superamento della situazione di crisi per quelle imprese che affrontano un periodo di difficoltà puntando sempre di più al risanamento aziendale ed avvicinandosi maggiormente a quanto dettato a livello comunitario dalla direttiva europea in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni che (ormai dal 2019) indica chiaramente quale sia la linea da seguire: garantire alle imprese sane ma in difficoltà finanziarie di accedere a degli strumenti di ristrutturazione efficaci capaci di far continuare l’attività aziendale scongiurando scenari che portino a indebitamento, o addirittura fallimento.

La nascita dell’istituto della composizione negoziata della crisi si inserisce proprio in tale contesto normativo, trattandosi di un istituto volontario che ha il compito di offrire all’imprenditore l’affiancamento da parte di un conciliatore indipendente che possa agevolare le trattative con i creditori portando al ribilanciamento dell’esposizione debitoria complessiva, prima che scatti la segnalazione agli OCRI (ossia gli Organismi di Composizione della Crisi d’Impresa).

Si potrà, a brevissimo, sapere se tale disegno di legge verrà approvato anche alla Camera, sperando che non si lascino decadere misure tanto urgenti in materia di crisi d’impresa, soprattutto alla luce del momento così delicato che sta vivendo l’imprenditoria.